Sono considerate orfane le opere (libri, riviste, quotidiani, opere cinematografiche o audiovisive, fonogrammi) protette dai diritti d'autore, di cui però non si conoscono o non si riescono a rintracciare gli autori o altri titolari dei diritti.
I soggetti interessati sono:
- le organizzazioni beneficiarie
- i titolari dei diritti sulle opere
La Direttiva 28/2012/Ue su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, recepita con il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, ha introdotto una “eccezione al diritto d’autore” a favore di determinate organizzazioni aventi finalità di interesse pubblico culturale (organizzazioni beneficiarie).