Ricerca diligente
Per “ricerca diligente” si intende la ricerca dei titolari dei diritti su un’opera protetta da diritto d’autore.
E’ definita diligente poiché deve essere svolta secondo i principi di buona fede e correttezza professionale.
Chi
la ricerca diligente deve essere svolta dalle organizzazioni beneficiarie o da soggetti da loro incaricati.
Quando
la ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta prima dell’utilizzo dell’opera.
Come
si svolge consultando fonti di informazione appropriate per ciascuna categoria di opere e comunque, quelle previste a livello comunitario nell’allegato alla direttiva e quelle previste a livello nazionale dall’art. 69-septies della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 - lda)
Dove
la ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta nello Stato membro dell’Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione.
- Per le opere cinematografiche o audiovisive la ricerca deve essere svolta nello Stato membro dell’UE in cui il produttore ha la sede principale o la residenza abituale.
- Per le opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell’UE diversi, la ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta in ciascuno degli Stati in questione.
- Per le opere che non sono state mai pubblicate o diffuse ma che sono state rese pubblicamente accessibili dalle organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti, la ricerca deve essere svolta nello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.
- Per le opere e altri contenuti protetti - che sono inclusi o incorporati in un’opera (opera componente) la ricerca deve essere svolta nello Stato membro relativo all’opera principale che contiene o incorpora l’opera componente o il contenuto protetto.
Una ricerca che non ha consentito di individuare e/o rintracciare i titolari dei diritti potrà considerarsi conclusa, e l’opera potrà essere dichiarata orfana, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data della pubblicazione su questo sito dell’esito della ricerca e senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno.