Titolare dei diritti
Il titolare dei diritti su un’opera orfana può rivendicare i suoi diritti in qualsiasi momento.
Se l’Organizzazione beneficiaria accetta la rivendicazione, l’opera non è più orfana e gli utilizzi possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti.
In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 194-bis lda.
Ai titolari dei diritti spetta un equo compenso per gli utilizzi effettuati.